Art. 3.
(Progettazione e costruzione).

      1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto sono realizzate a cura della società per azioni concessionaria, sentito il parere dei Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, della difesa e dell'economia e delle finanze e della regione Calabria.
      2. Il progetto generale dell'aeroporto, con le relative pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Ministro dei trasporti e della regione Calabria. Analoga procedura deve essere seguita per eventuali varianti richieste dalla società concessionaria in corso d'opera.
      3. La concessione per la progettazione e la costruzione deve essere disciplinata da apposita convenzione nella quale sono definite:

          a) la procedura della progettazione esecutiva;

          b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società concessionaria può effettuare direttamente per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo approvato;

 

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          c) le modalità di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

          d) le procedure relative all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori e al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero delle infrastrutture.